ZTL a Catania e ganasce: multe contestabili per l'ambiguità del 'varco attivo'
Ztl Catania
ZTL a Catania e ganasce: non sempre giuste le sanzioni
Bisogna contestare, in toto, i verbali elevati dalla ZTL a Catania. Infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che l’uso della dicitura varco attivo nelle Zone a Traffico Limitato è illegittimo, a causa della confusione che genera tra gli automobilisti.
Questo termine, spesso frainteso come indicazione di passaggio aperto, ha portato a numerose sanzioni per violazione delle ZTL, spesso annullate dai giudici per l’ambiguità della segnaletica. La chiarezza nella segnaletica è fondamentale per il successo di questa misura, che tutela l’ambiente e incentiva anche l’uso di mezzi alternativi come biciclette, monopattini e trasporti pubblici.
Le nuove disposizioni prevedono la sostituzione della dicitura varco attivo con segnali più chiari, come ZTL attiva e ZTL non attiva, che indicano in modo inequivocabile se c’è il divieto di transito. Ed è obbligatorio aggiungere pannelli integrativi che riportino orari, giorni di validità e categorie di veicoli autorizzati, oltre alla segnalazione della presenza di controlli elettronici.
I comuni saranno tenuti ad adeguare la segnaletica delle ZTL alle nuove direttive ministeriali. L’uso continuato della vecchia dicitura rende le sanzioni elevate contestabili e annullabili in sede di . Questo obbligo di aggiornamento mira a uniformare la comunicazione e ridurre le controversie legali.
Con l’evoluzione delle tecnologie, i controlli nelle ZTL stanno diventando sempre più digitalizzati. Sistemi di telecamere intelligenti, collegati a database in tempo reale, permettono una verifica immediata delle targhe. Da qui l’importanza di una segnaletica chiara per evitare contestazioni da parte degli automobilisti.
Con l’aumento dell’adozione di veicoli elettrici, molte città stanno introducendo deroghe per consentire l’accesso alle ZTL a chi guida mezzi a basse o zero emissioni. Questo incentivo mira a promuovere la transizione verso una mobilità più sostenibile, ma richiede regolamenti chiari per evitare abusi.
Alcune città italiane hanno sperimentato ZTL attive nelle ore notturne per ridurre il traffico e l’inquinamento acustico. Questa misura necessita di una segnaletica ben visibile anche di notte, con sistemi luminosi o digitali che informino chiaramente i conducenti.
La riforma mira a rendere la gestione delle ZTL più equa ed efficiente. L’introduzione di una segnaletica standardizzata su tutto il territorio nazionale riduce le incomprensioni, migliora la sicurezza stradale e garantisce maggiore trasparenza nelle sanzioni. Non facciamoci “massacrare” dalle multe... non sempre giuste, già è difficile lavorare a Catania e adeguandoci alle norme europee.
Idem per le ganasce
La lesione della libertà di circolazione ex artt. 16 Cost. e 18 Trattato U.E. – I sistemi bloccaruote potrebbero, inoltre, violare gli artt. 16 Cost. e 18 Trattato U.E. laddove si aderisse alla tesi secondo la quale nella garanzia costituzionale della libertà di circolazione sarebbero ricompresi i mezzi – nella specie l’automobile – che rendono possibile ed effettivo l’esercizio di siffatta libertà.
Fermo restando che la libertà di circolazione si esercita nei luoghi (intesi dalla dottrina e dalla giurisprudenza come «mezzi» in senso lato – ma meglio sarebbe qualificarli «presupposti oggettivi» per l’esercizio della libertà di circolazione –: strade, piazze, autostrade, laghi, fiumi, vie aeree, ecc.) e con i «mezzi» in senso stretto (automobile, aeroplano, motoscafo, calesse e così via) giuridicamente disponibili, assai meno scontato è il problema se la disciplina di tutti tali mezzi (in senso lato e in senso stretto) risieda interamente, risieda in parte oppure non risieda affatto nell’art. 16 Cost. (10).
Secondo una prima ricostruzione il diritto all’utilizzo di un qualsiasi mezzo idoneo alla circolazione dovrebbe ritenersi del tutto libero «salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza (11)» (art. 16, primo comma, Cost.). Un altro orientamento è invece di contrario avviso giacché si verificherebbero conseguenze pratiche inaccettabili dal momento che verrebbe riconosciuto a tutti il diritto a circolare nello stesso momento sulle stesse strade e con qualsiasi mezzo, quale che sia il danno che ciò possa provocare al patrimonio stradale e ambientale (12). V’è poi una tesi intermedia secondo la quale la garanzia dell’art. 16 Cost. si estenderebbe anche ai predetti mezzi, ma solo quando gli stessi siano, se non strettamente necessari, almeno assai difficilmente surrogabili per la circolazione.
Enrico Strano