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LA VICENDA

Messina, il caso dei tesseramenti e il nodo delle firme: tra responsabilità e conseguenze sportive

Il TFN il prossimo 24 settembre valuterà la complessa vicenda del club siciliano legata alla gestione dell'ex presidente Alaimo

17 Settembre 2026, 09:39

09:40

Messina, il caso dei tesseramenti e il nodo delle firme: tra responsabilità e conseguenze sportive

C’è una data cerchiata in rosso sul calendario del Messina: 24 settembre 2026. Quel giorno il Tribunale Federale Nazionale dovrà pronunciarsi sul procedimento relativo ai tesseramenti della stagione 2025/26. Al centro ci sono le firme dell’ex presidente Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti inibito, la posizione dei calciatori e soprattutto le possibili conseguenze sportive per il club.

Secondo la ricostruzione della Procura federale, Alaimo avrebbe sottoscritto atti relativi all’iscrizione al campionato e ai tesseramenti nonostante fosse già sottoposto a un’inibizione di dieci mesi, divenuta definitiva. Il nodo è quindi capire se quegli atti potessero produrre validamente effetti nell’ordinamento sportivo e, soprattutto, quali conseguenze possano derivarne per le gare disputate dal club giallorosso. 

Ma il caso non è soltanto una questione di firme. Nel frattempo, infatti, la società è cambiata: la vecchia ACR Messina è entrata nella liquidazione giudiziale e il titolo sportivo è stato trasferito alla nuova ACR Messina 1900. Un passaggio che introduce una domanda ulteriore: una società costituita dopo i fatti contestati può essere chiamata a sopportarne gli effetti sportivi?

Un precedente del 10 luglio 2026 offre una possibile chiave di lettura. La Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, ha esaminato un procedimento riguardante la nuova ACR Messina 1900 e fatti precedenti alla sua costituzione. Il Tribunale aveva inflitto al nuovo club 200 euro di ammenda e due punti di penalizzazione. La Corte ha annullato l’ammenda, ritenendo che non fosse possibile attribuire alla nuova società una responsabilità disciplinare per fatti commessi quando ancora non esisteva, ma ha confermato i due punti. La distinzione è decisiva: una cosa è ereditare la responsabilità disciplinare, un’altra è ereditare gli effetti sportivi collegati al titolo. Ed è proprio questa separazione che rende il precedente particolarmente interessante per il procedimento sulla prima squadra.

Il 3 settembre, venti calciatori hanno scelto il patteggiamento. La Procura federale ha trasformato le originarie squalifiche in sanzioni pecuniarie e le decisioni sono passate al Tribunale Federale Nazionale. Il patteggiamento riguarda però i singoli giocatori e non stabilisce automaticamente la perdita delle gare. Restano quindi distinti responsabilità dei calciatori, validità dei tesseramenti, responsabilità della società ed effetti sulle singole gare. Il nodo torna così alla condotta di Alaimo. Se un dirigente sottoposto a inibizione non poteva rappresentare validamente la società negli atti destinati a produrre effetti federali, occorre stabilire quale valore abbiano quei documenti e quali conseguenze derivino dalla loro eventuale invalidità. 

Un precedente è quello della Sicula Leonzio, del 2014. In quella vicenda alcuni trasferimenti erano stati sottoscritti da Nicola D’Amico, allora presidente dell’A.S.D. Acireale, mentre era inibito. La Commissione Tesseramenti li dichiarò invalidi. La Corte di Giustizia Federale respinse il ricorso della Sicula Leonzio, che aveva sostenuto di non essere a conoscenza dell’inibizione e aveva invocato la propria buona fede. Il principio allora affermato fu netto: l’inibizione impediva al presidente di rappresentare la società nelle attività capaci di produrre effetti nell’ordinamento sportivo. Il tesseramento non era considerato una semplice pratica amministrativa e gli atti dell’inibito erano ritenuti invalidi ex tunc, cioè fin dall’origine. La Sicula Leonzio ricevette 1.500 euro di ammenda e 18 punti di penalizzazione.

La differenza tra le due società è che la Sicula Leonzio esisteva già ed era direttamente coinvolta nei trasferimenti contestati. L’ACR Messina 1900, invece, è nata dopo i fatti e ha acquisito il titolo sportivo della precedente società attraverso una procedura autorizzata dalla Federazione. Durante la stagione 2025/26, Reggina, S.S.D. Città di Acireale 1946 e Sancataldese hanno contestato la regolarità di iscrizione e tesseramenti, chiedendo di valutarne gli effetti sui risultati. Il campionato si è concluso prima della definizione nel merito e il caso è arrivato all’udienza del 2 settembre.

Ora l’attenzione è tutta sulla decisione del 24 settembre. Il Tribunale dovrà ricostruire il rapporto tra inibizione, atti, tesseramenti, utilizzo dei calciatori e nuova società. L’invalidità di un tesseramento non significa automaticamente la perdita di tutte le partite. Occorre verificare le singole gare e l’incidenza della posizione irregolare. Nel caso Messina sono coinvolti numerosi atleti e più partite, per un totale indicato di 466 illeciti. Il TFN dovrà mettere insieme quattro tasselli: la validità degli atti firmati da Alaimo durante l’inibizione, la regolarità dei tesseramenti, la posizione disciplinare dei calciatori e gli effetti sportivi sulla nuova ACR Messina 1900. Il precedente del 10 luglio mostra che responsabilità disciplinare ed effetti agonistici possono essere tenuti distinti; quello della Sicula Leonzio dimostra invece che un atto firmato da un soggetto inibito può essere considerato invalido e avere conseguenze anche sul risultato di una gara. La decisione del Tribunale Federale Nazionale dovrà ora stabilire come questi principi si applichino alla complessa vicenda del Messina per il club siciliano.